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LETTERA AL PRESIDENTE NAPOLITANO
Etichette: LETTERA AL PRESIDENTE NAPOLITANO 0 commentiPosto una lettera giratami dal gruppo di Facebook indirizzata al Presidente Napolitano. ( Ambasciator non porta pena ) Illustre Presidente,
Dopo la sua decisione di firmare il decreto 'interpretativo', non posso che ritenermi irrimediabilmente deluso dalla sua persona. L’ultima cosa che mi rimane da fare, come cittadino, prima di dover accettare con dolore e con rabbia uno stato di cose che non può assolutamente rappresentare i miei ideali di Democrazia, Giustizia e Verità, uno stato di cose per cui persone che agiscono in palese violazione della Costituzione hanno creato un sistema di potere che sta progressivamente esautorando le istituzioni e gli organi di controllo, è farle delle semplici domande.
Innanzi tutto, chiamare quel decreto 'interpretativo' costituisce una presa in giro nei confronti del diritto, della Costituzione, della Repubblica, delle persone che sono morte perché l’Italia potesse diventare una Repubblica e delle persone che sono morte per evitare che cessasse di esserlo.
Lei ha avvalorato il comportamento di un gruppo di persone che, per rappresentare solo ed esclusivamente i propri interessi personali, ha utilizzato come scusa la parola libertà, commettendo un vero e proprio stupro della lingua, delle istituzioni e della storia di questo Paese. Uso il termine stupro per sottolineare la violenza di un simile atteggiamento, con cui si piegano il linguaggio e le regole con la violenza della mistificazione, della propaganda ideologica, dell’eliminazione mediatica dei nemici o dei personaggi scomodi e con forme di censura palesi e incontrovertibili.
Lei è davvero convinto, firmando il decreto, di aver agito nell’interesse del popolo italiano?
La Storia della Repubblica Italiana è costellata da una sanguinosa scia di martiri. Questi martiri sono quelle persone che hanno pagato con la vita l’adempimento a quell’ideale chiamato 'servire lo Stato', ideale che ogni funzionario pubblico, di qualunque ordine e grado, dovrebbe tenere presente. Parlo di persone come Ambrosoli, Livatino, Scopelliti, Borsellino, Falcone. Venerdì sera lei ha avuto nelle mani la possibilità di non firmare, e di certo, credo, ciò non avrebbe messo a repentaglio la sua vita. Invece ha scelto di firmare.
Presidente, lei ritiene di aver servito lo Stato?
Ritiene di aver agito come garante della Costituzione Italiana, che è la fonte della legge, e quindi anche del decreto che lei ha firmato? Ritiene di aver agito in osservanza della Costituzione Italiana, tramite la quale si esercita la sovranità popolare?
In internet è facilmente reperibile il filmato in cui Milioni, l’uomo passato grottescamente alla storia come 'quello del panino', farfuglia le proprie scuse per dimostrare di essere stato presente nell’ufficio competente entro l’orario di ufficio per depositare le firme, pur essendo uscito per andare a prendere un panino.
Il video è un divertente caso di mancata dimostrazione del miracolo dell’ubiquità, a voler essere educati.
Presidente lei ha visto quel video?
Lei ha letto i resoconti della stampa, le testimonianze di chi era presente quando è accaduto 'l’affair Milioni'?
Perché se ha letto gli articoli e visto il video, allora la domanda è: Presidente, lei pensa che gli italiani siano stupidi? Lei pensa che gli italiani non sappiano che incidenti del genere sono semplicemente l’emerso di lotte di potere interne ai partiti, che ormai si comportano come vere e proprie aziende, e stanno creando uno stato parafascista in cui invece di un partito solo, come ai tempi del ventennio, c’è un Giano Bifronte che divora i diritti del popolo italiano adescandolo con un meccanismo di finta alternanza e sostanziale collusione?
Presidente, lei proviene dal PCI.
Oggi in Italia 'comunista' è usato come insulto da una parte consistente degli italiani. Questi italiani usano la parola comunista come un razzista usa la parola 'negro' o 'frocio'. Usano la parola 'comunista' svuotandola di ogni significato politico, storico, filosofico ed etico, come se fosse qualcosa di cui vergognarsi.
Le persone le cui leggi, leggine e leggiucole lei continua a firmare, alimentano questo falso ideologico per ovvi fini personali, creando un clima di propaganda che sta avvelenando il paese come un cancro comunicativo che agevola la metastasi nelle istituzioni.
Nel 'Piano di Rinascita Democratico' della disciolta P2, loggia deviata tra i cui iscritti figurano persone che occupano in alcuni casi posti importanti dell’amministrazione pubblica (uno di essi è Presidente del Consiglio), il Partito Comunista non è nemmeno nominato. Le sembra un caso?
Presidente, lei è ricattato?
Presidente, è vera la notizia riportata da «Il Messaggero», secondo cui lei ha ricevuto minacce?
Perché se la notizia è falsa, Illustre Presidente, lei deve provvedere a smentire una simile, gravissima, calunnia. Ma se invece la notizia è vera, lei deve rispondere al popolo italiano, oggi, e dovrà rispondere alla Storia, domani, per aver consegnato lo Stato di Diritto nelle mani di una pericolosa banda di eversori che usa la politica come strumento per acquisire e consolidare potere in modo illecito, e non come strumento legale di rappresentanza del popolo italiano, che è sovrano anche dopo il voto.
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Dopo la sua decisione di firmare il decreto 'interpretativo', non posso che ritenermi irrimediabilmente deluso dalla sua persona. L’ultima cosa che mi rimane da fare, come cittadino, prima di dover accettare con dolore e con rabbia uno stato di cose che non può assolutamente rappresentare i miei ideali di Democrazia, Giustizia e Verità, uno stato di cose per cui persone che agiscono in palese violazione della Costituzione hanno creato un sistema di potere che sta progressivamente esautorando le istituzioni e gli organi di controllo, è farle delle semplici domande.
Innanzi tutto, chiamare quel decreto 'interpretativo' costituisce una presa in giro nei confronti del diritto, della Costituzione, della Repubblica, delle persone che sono morte perché l’Italia potesse diventare una Repubblica e delle persone che sono morte per evitare che cessasse di esserlo.
Lei ha avvalorato il comportamento di un gruppo di persone che, per rappresentare solo ed esclusivamente i propri interessi personali, ha utilizzato come scusa la parola libertà, commettendo un vero e proprio stupro della lingua, delle istituzioni e della storia di questo Paese. Uso il termine stupro per sottolineare la violenza di un simile atteggiamento, con cui si piegano il linguaggio e le regole con la violenza della mistificazione, della propaganda ideologica, dell’eliminazione mediatica dei nemici o dei personaggi scomodi e con forme di censura palesi e incontrovertibili.
Lei è davvero convinto, firmando il decreto, di aver agito nell’interesse del popolo italiano?
La Storia della Repubblica Italiana è costellata da una sanguinosa scia di martiri. Questi martiri sono quelle persone che hanno pagato con la vita l’adempimento a quell’ideale chiamato 'servire lo Stato', ideale che ogni funzionario pubblico, di qualunque ordine e grado, dovrebbe tenere presente. Parlo di persone come Ambrosoli, Livatino, Scopelliti, Borsellino, Falcone. Venerdì sera lei ha avuto nelle mani la possibilità di non firmare, e di certo, credo, ciò non avrebbe messo a repentaglio la sua vita. Invece ha scelto di firmare.
Presidente, lei ritiene di aver servito lo Stato?
Ritiene di aver agito come garante della Costituzione Italiana, che è la fonte della legge, e quindi anche del decreto che lei ha firmato? Ritiene di aver agito in osservanza della Costituzione Italiana, tramite la quale si esercita la sovranità popolare?
In internet è facilmente reperibile il filmato in cui Milioni, l’uomo passato grottescamente alla storia come 'quello del panino', farfuglia le proprie scuse per dimostrare di essere stato presente nell’ufficio competente entro l’orario di ufficio per depositare le firme, pur essendo uscito per andare a prendere un panino.
Il video è un divertente caso di mancata dimostrazione del miracolo dell’ubiquità, a voler essere educati.
Presidente lei ha visto quel video?
Lei ha letto i resoconti della stampa, le testimonianze di chi era presente quando è accaduto 'l’affair Milioni'?
Perché se ha letto gli articoli e visto il video, allora la domanda è: Presidente, lei pensa che gli italiani siano stupidi? Lei pensa che gli italiani non sappiano che incidenti del genere sono semplicemente l’emerso di lotte di potere interne ai partiti, che ormai si comportano come vere e proprie aziende, e stanno creando uno stato parafascista in cui invece di un partito solo, come ai tempi del ventennio, c’è un Giano Bifronte che divora i diritti del popolo italiano adescandolo con un meccanismo di finta alternanza e sostanziale collusione?
Presidente, lei proviene dal PCI.
Oggi in Italia 'comunista' è usato come insulto da una parte consistente degli italiani. Questi italiani usano la parola comunista come un razzista usa la parola 'negro' o 'frocio'. Usano la parola 'comunista' svuotandola di ogni significato politico, storico, filosofico ed etico, come se fosse qualcosa di cui vergognarsi.
Le persone le cui leggi, leggine e leggiucole lei continua a firmare, alimentano questo falso ideologico per ovvi fini personali, creando un clima di propaganda che sta avvelenando il paese come un cancro comunicativo che agevola la metastasi nelle istituzioni.
Nel 'Piano di Rinascita Democratico' della disciolta P2, loggia deviata tra i cui iscritti figurano persone che occupano in alcuni casi posti importanti dell’amministrazione pubblica (uno di essi è Presidente del Consiglio), il Partito Comunista non è nemmeno nominato. Le sembra un caso?
Presidente, lei è ricattato?
Presidente, è vera la notizia riportata da «Il Messaggero», secondo cui lei ha ricevuto minacce?
Perché se la notizia è falsa, Illustre Presidente, lei deve provvedere a smentire una simile, gravissima, calunnia. Ma se invece la notizia è vera, lei deve rispondere al popolo italiano, oggi, e dovrà rispondere alla Storia, domani, per aver consegnato lo Stato di Diritto nelle mani di una pericolosa banda di eversori che usa la politica come strumento per acquisire e consolidare potere in modo illecito, e non come strumento legale di rappresentanza del popolo italiano, che è sovrano anche dopo il voto.
Statuto dei Lavoratori LEGGE 20 maggio 1970, n. 300
Etichette: n. 300, Statuto dei Lavoratori LEGGE 20 maggio 1970 0 commentiStatuto dei Lavoratori
LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)
Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
Titolo I - Della libertà e dignità del lavoratore
ART. 1. - Libertà di opinione.
ART. 2. - Guardie giurate.
ART. 3. - Personale di vigilanza.
ART. 4. - Impianti audiovisivi.
ART. 5. - Accertamenti sanitari.
ART. 6. - Visite personali di controllo.
ART. 7. - Sanzioni disciplinari.
ART. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni.
ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica.
ART. 10. - Lavoratori studenti.
ART. 11. - Attività culturali, ricreative e assistenziali.
ART. 12. - Istituti di patronato.
ART. 13. - Mansioni del lavoratore.
Titolo II - Della libertà sindacale
ART. 14. - Diritto di associazione e di attività sindacale.
ART. 15. - Atti discriminatori.
ART. 16. - Trattamenti economici collettivi discriminatori.
ART. 17. - Sindacati di comodo.
> ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro.
Titolo III - Dell'attività sindacale
ART. 19. - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 20. - Assemblea.
ART. 21. - Referendum.
ART. 22. - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 23. - Permessi retribuiti.
ART. 24. - Permessi non retribuiti.
ART. 25. - Diritto di affissione.
ART. 26. - Contributi sindacali.
ART. 27. - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.
Titolo IV - Disposizioni varie e generali
ART. 28. - Repressione della condotta antisindacale.
ART. 29. - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 30. - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
ART. 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e
nazionali.
ART. 32. - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
Titolo V - Norme sul collocamento
ART. 33. - Collocamento.
ART. 34. - Richieste nominative di manodopera.
Titolo VI - Disposizioni finali e penali
ART. 35. - Campo di applicazione.
ART. 36. - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.
ART. 37. - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.
ART. 38. - Disposizioni penali.
ART. 39. - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
ART. 40. - Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
ART. 41 - Esenzioni fiscali.
TITOLO I
DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE
ART. 1 - Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano
la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme
http://old.flcgil.it/Leggi/1970_05_20legge300.htm (1 di 12)05/04/2006 13.37.51
Statuto dei Lavoratori
della presente legge.
ART. 2 - Guardie giurate.
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del
patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le
quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non
eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo,
l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca
della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.
ART. 3 - Personale di vigilanza.
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere
comunicati ai lavoratori interessati.
ART. 4 - Impianti audiovisivi.
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla
sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono
essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con
la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro,
dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del
presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna,
l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le
prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori
di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
ART. 5. - Accertamenti sanitari.
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del
lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti
previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti
specializzati di diritto pubblico.
ART. 6. - Visite personali di controllo.
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela
del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
http://old.flcgil.it/Leggi/1970_05_20legge300.htm (2 di 12)05/04/2006 13.37.51
Statuto dei Lavoratori
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di
lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di
sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al
secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le
rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo,
su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
ART. 7. - Sanzioni disciplinari.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata
ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione
in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove
esistano .
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa .
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 , non possono essere disposte sanzioni disciplinari
che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo
superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che
siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità
giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni
successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un
rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo,
nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del
collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il
proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il
datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
ART. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni.
È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di
effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti
non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
ART. 10. - Lavoratori studenti.
http://old.flcgil.it/Leggi/1970_05_20legge300.htm (3 di 12)05/04/2006 13.37.51
Statuto dei Lavoratori
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di
studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono
obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di
permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e
secondo comma.
ART. 11. - Attività culturali, ricreative e assistenziali.
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza
dai rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio
di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva .
ART. 12. - Istituti di patronato.
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per
l'adempimento dei compiti di cui al D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di
parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
ART. 13. - Mansioni del lavoratore.
L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla
categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente
svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha
diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non
abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo
fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità
produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo".
TITOLO II DELLA LIBERTA' SINDACALE
ART. 14. - Diritto di associazione e di attività sindacale.
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori
all'interno dei luoghi di lavoro.
ART. 15. - Atti discriminatori.
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione
sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei
provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero
della sua partecipazione ad uno sciopero.
http://old.flcgil.it/Leggi/1970_05_20legge300.htm (4 di 12)05/04/2006 13.37.51
Statuto dei Lavoratori
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica,
religiosa, razziale, di lingua o di sesso.
ART. 16. - Trattamenti economici collettivi discriminatori.
È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente
dell'articolo 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o
delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al
pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di
maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.
ART. 17. - Sindacati di comodo.
È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o
altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro.
(*) I primi 5 commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per effetto dell’art.1 – Legge n.
108/1990
Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la
sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il
licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge
stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o
reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di
lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali
disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso
comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano
più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in
ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta
prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti
con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota
di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento
all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di
lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni
finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal
lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata
alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento
dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in
ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data
la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a
quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del
datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito
della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare
dei termini predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui
questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con
http://old.flcgil.it/Leggi/1970_05_20legge300.htm (5 di 12)05/04/2006 13.37.51
Statuto dei Lavoratori
ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione
del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha
pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura
civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di
cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha
pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di
una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
TITOLO III DELL'ATTIVITA' SINDACALE
ART. 19. - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva,
nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale(1);
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi
nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva(1).
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.
(1) Con D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995, n. 176), in esito al referendum indetto con D.P.R. 5
aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995, n. 85) è stato abrogato l'art. 19, primo comma, lettera a) nonché l'art. 19,
primo comma, lettera b), limitatamente alle parole "non affiliate alle predette confederazioni" e alle parole "nazionali o
provinciali", della legge 20 maggio 1970, n. 300.
L'abrogazione ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto n. 312 del 1995 nella Gazzetta
Ufficiale.
ART. 20. - Assemblea.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro,
nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o
congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di
interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito
la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche
aziendali.
ART. 21. - Referendum.
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia
generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali
aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla
categoria particolarmente interessata.
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Statuto dei Lavoratori
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche
aziendali.
ART. 22. - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo
19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni
sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano
sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle
elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli
altri.
ART. 23. - Permessi retribuiti.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro
mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200
dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale
aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle
lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere
inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di
lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 24. - Permessi non retribuiti.
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a
trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al
datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 25. - Diritto di affissione.
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di
predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati
inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
ART. 26. - Contributi sindacali.
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali
all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
[Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni
erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità
stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a
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Statuto dei Lavoratori
ciascuna associazione sindacale] (4) (4/a).
[Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il
versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata] (4/a) .
(7/cost)
(4) Comma così sostituito dall'art. 18, L. 23 luglio 1991, n. 223.
(4/a) Il D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995, n. 176), in esito al referendum indetto con D.P.R. 5
aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995, n. 85), ha abrogato, decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, l'art. 26, commi secondo e terzo, L. 20 maggio 1970, n. 300.
(7/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-26 marzo 1998, n. 76 (Gazz. Uff. 1° aprile 1998, n. 13, Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, nel testo
risultante dall'abrogazione parziale dichiarata dal D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313, sollevate in riferimento agli artt. 3 e
39 della Costituzione.
ART. 27. - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle
rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di
usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
ART. 28. - Repressione della condotta antisindacale.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della
attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali
che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni
successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al
presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del
comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del
lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti
opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si
osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di
opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del
codice penale.
Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente
pubblico non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio.
Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le
organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi
delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio,
che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è
ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale,
che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
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Statuto dei Lavoratori
ART. 29. - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 si siano costituite nell'ambito di due o più delle
associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più
rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna
delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lettere a)
e b) del primo comma dell'articolo 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali
aziendali, stabiliti in applicazione dell'articolo 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo
restano immutati.
ART. 30. - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a
permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
ART. 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni
pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali
ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non
retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del
riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti,
fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne
comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei
competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme
previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di
aspettativa.
ART. 32. - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.
I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa
sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del
mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di
assessore provinciale hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
TITOLO V NORME SUL COLLOCAMENTO
ART. 33. - Collocamento.
La commissione per il collocamento, di cui all’articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita
obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il
quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di
rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede
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Statuto dei Lavoratori
d'ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e
delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per
l'avviamento al lavoro, .secondo i criteri di cui al quarto comma dell’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da
avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico
presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte.
La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste
nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata
urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla
commissione di cui al primo comma del presente articolo, entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per
richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la
sezione di collocamento e l'altra presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve
essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della
comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il
quale decide in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui all’articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n.
264.
I turni di lavoro di cui all’articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun
caso possono essere modificati dalla sezione. Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i
provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le
decisioni del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di
collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni
previste dall'articolo 38 della presente legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente
legge.
ART. 34. - Richieste nominative di manodopera.
A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di manodopera
da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i
lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile
1949, n. 264.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
ART. 35. - Campo di applicazione.
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'articolo 27,
della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di
quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune
occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di
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Statuto dei Lavoratori
cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad
applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.
ART. 36. - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori
che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione
di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di
applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva,
per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai
Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le
opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere
l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie e creditizie
ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per
l'adozione delle sanzioni.
ART. 37. - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici
che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano
altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da
norme speciali.
ART. 38. - Disposizioni penali.
Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più
grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche
se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna
nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
ART. 39. - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
ART. 40. - Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.
ART. 41 - Esenzioni fiscali.
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Statuto dei Lavoratori
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché
tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di
qualsiasi altra specie e da tasse
Leggi tutto
LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)
Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
Titolo I - Della libertà e dignità del lavoratore
ART. 1. - Libertà di opinione.
ART. 2. - Guardie giurate.
ART. 3. - Personale di vigilanza.
ART. 4. - Impianti audiovisivi.
ART. 5. - Accertamenti sanitari.
ART. 6. - Visite personali di controllo.
ART. 7. - Sanzioni disciplinari.
ART. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni.
ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica.
ART. 10. - Lavoratori studenti.
ART. 11. - Attività culturali, ricreative e assistenziali.
ART. 12. - Istituti di patronato.
ART. 13. - Mansioni del lavoratore.
Titolo II - Della libertà sindacale
ART. 14. - Diritto di associazione e di attività sindacale.
ART. 15. - Atti discriminatori.
ART. 16. - Trattamenti economici collettivi discriminatori.
ART. 17. - Sindacati di comodo.
> ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro.
Titolo III - Dell'attività sindacale
ART. 19. - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 20. - Assemblea.
ART. 21. - Referendum.
ART. 22. - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 23. - Permessi retribuiti.
ART. 24. - Permessi non retribuiti.
ART. 25. - Diritto di affissione.
ART. 26. - Contributi sindacali.
ART. 27. - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.
Titolo IV - Disposizioni varie e generali
ART. 28. - Repressione della condotta antisindacale.
ART. 29. - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 30. - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
ART. 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e
nazionali.
ART. 32. - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
Titolo V - Norme sul collocamento
ART. 33. - Collocamento.
ART. 34. - Richieste nominative di manodopera.
Titolo VI - Disposizioni finali e penali
ART. 35. - Campo di applicazione.
ART. 36. - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.
ART. 37. - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.
ART. 38. - Disposizioni penali.
ART. 39. - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
ART. 40. - Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
ART. 41 - Esenzioni fiscali.
TITOLO I
DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE
ART. 1 - Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano
la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme
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Statuto dei Lavoratori
della presente legge.
ART. 2 - Guardie giurate.
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del
patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le
quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non
eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo,
l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca
della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.
ART. 3 - Personale di vigilanza.
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere
comunicati ai lavoratori interessati.
ART. 4 - Impianti audiovisivi.
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla
sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono
essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con
la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro,
dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del
presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna,
l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le
prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori
di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
ART. 5. - Accertamenti sanitari.
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del
lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti
previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti
specializzati di diritto pubblico.
ART. 6. - Visite personali di controllo.
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela
del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
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Statuto dei Lavoratori
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di
lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di
sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al
secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le
rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo,
su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
ART. 7. - Sanzioni disciplinari.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata
ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione
in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove
esistano .
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa .
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 , non possono essere disposte sanzioni disciplinari
che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo
superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che
siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità
giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni
successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un
rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo,
nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del
collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il
proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il
datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
ART. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni.
È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di
effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti
non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
ART. 10. - Lavoratori studenti.
http://old.flcgil.it/Leggi/1970_05_20legge300.htm (3 di 12)05/04/2006 13.37.51
Statuto dei Lavoratori
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di
studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono
obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di
permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e
secondo comma.
ART. 11. - Attività culturali, ricreative e assistenziali.
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza
dai rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio
di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva .
ART. 12. - Istituti di patronato.
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per
l'adempimento dei compiti di cui al D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di
parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
ART. 13. - Mansioni del lavoratore.
L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla
categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente
svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha
diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non
abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo
fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità
produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo".
TITOLO II DELLA LIBERTA' SINDACALE
ART. 14. - Diritto di associazione e di attività sindacale.
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori
all'interno dei luoghi di lavoro.
ART. 15. - Atti discriminatori.
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione
sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei
provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero
della sua partecipazione ad uno sciopero.
http://old.flcgil.it/Leggi/1970_05_20legge300.htm (4 di 12)05/04/2006 13.37.51
Statuto dei Lavoratori
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica,
religiosa, razziale, di lingua o di sesso.
ART. 16. - Trattamenti economici collettivi discriminatori.
È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente
dell'articolo 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o
delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al
pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di
maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.
ART. 17. - Sindacati di comodo.
È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o
altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro.
(*) I primi 5 commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per effetto dell’art.1 – Legge n.
108/1990
Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la
sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il
licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge
stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o
reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di
lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali
disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso
comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano
più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in
ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta
prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti
con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota
di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento
all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di
lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni
finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal
lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata
alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento
dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in
ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data
la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a
quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del
datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito
della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare
dei termini predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui
questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con
http://old.flcgil.it/Leggi/1970_05_20legge300.htm (5 di 12)05/04/2006 13.37.51
Statuto dei Lavoratori
ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione
del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha
pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura
civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di
cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha
pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di
una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
TITOLO III DELL'ATTIVITA' SINDACALE
ART. 19. - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva,
nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale(1);
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi
nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva(1).
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.
(1) Con D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995, n. 176), in esito al referendum indetto con D.P.R. 5
aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995, n. 85) è stato abrogato l'art. 19, primo comma, lettera a) nonché l'art. 19,
primo comma, lettera b), limitatamente alle parole "non affiliate alle predette confederazioni" e alle parole "nazionali o
provinciali", della legge 20 maggio 1970, n. 300.
L'abrogazione ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto n. 312 del 1995 nella Gazzetta
Ufficiale.
ART. 20. - Assemblea.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro,
nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o
congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di
interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito
la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche
aziendali.
ART. 21. - Referendum.
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia
generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali
aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla
categoria particolarmente interessata.
http://old.flcgil.it/Leggi/1970_05_20legge300.htm (6 di 12)05/04/2006 13.37.51
Statuto dei Lavoratori
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche
aziendali.
ART. 22. - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo
19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni
sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano
sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle
elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli
altri.
ART. 23. - Permessi retribuiti.
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro
mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200
dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale
aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle
lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere
inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di
lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 24. - Permessi non retribuiti.
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a
trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al
datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 25. - Diritto di affissione.
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di
predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati
inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
ART. 26. - Contributi sindacali.
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali
all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
[Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni
erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità
stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a
http://old.flcgil.it/Leggi/1970_05_20legge300.htm (7 di 12)05/04/2006 13.37.51
Statuto dei Lavoratori
ciascuna associazione sindacale] (4) (4/a).
[Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il
versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata] (4/a) .
(7/cost)
(4) Comma così sostituito dall'art. 18, L. 23 luglio 1991, n. 223.
(4/a) Il D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995, n. 176), in esito al referendum indetto con D.P.R. 5
aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995, n. 85), ha abrogato, decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, l'art. 26, commi secondo e terzo, L. 20 maggio 1970, n. 300.
(7/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-26 marzo 1998, n. 76 (Gazz. Uff. 1° aprile 1998, n. 13, Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, nel testo
risultante dall'abrogazione parziale dichiarata dal D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313, sollevate in riferimento agli artt. 3 e
39 della Costituzione.
ART. 27. - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle
rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di
usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
ART. 28. - Repressione della condotta antisindacale.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della
attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali
che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni
successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al
presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del
comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del
lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti
opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si
osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di
opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del
codice penale.
Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente
pubblico non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio.
Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le
organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi
delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio,
che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è
ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale,
che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
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Statuto dei Lavoratori
ART. 29. - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 si siano costituite nell'ambito di due o più delle
associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più
rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna
delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lettere a)
e b) del primo comma dell'articolo 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali
aziendali, stabiliti in applicazione dell'articolo 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo
restano immutati.
ART. 30. - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a
permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
ART. 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni
pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali
ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non
retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del
riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti,
fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne
comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei
competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme
previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di
aspettativa.
ART. 32. - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.
I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa
sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del
mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di
assessore provinciale hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
TITOLO V NORME SUL COLLOCAMENTO
ART. 33. - Collocamento.
La commissione per il collocamento, di cui all’articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita
obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il
quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di
rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede
http://old.flcgil.it/Leggi/1970_05_20legge300.htm (9 di 12)05/04/2006 13.37.51
Statuto dei Lavoratori
d'ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e
delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per
l'avviamento al lavoro, .secondo i criteri di cui al quarto comma dell’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da
avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico
presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte.
La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste
nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata
urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla
commissione di cui al primo comma del presente articolo, entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per
richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la
sezione di collocamento e l'altra presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve
essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della
comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il
quale decide in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui all’articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n.
264.
I turni di lavoro di cui all’articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun
caso possono essere modificati dalla sezione. Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i
provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le
decisioni del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di
collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni
previste dall'articolo 38 della presente legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente
legge.
ART. 34. - Richieste nominative di manodopera.
A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di manodopera
da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i
lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile
1949, n. 264.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
ART. 35. - Campo di applicazione.
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'articolo 27,
della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di
quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune
occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di
http://old.flcgil.it/Leggi/1970_05_20legge300.htm (10 di 12)05/04/2006 13.37.51
Statuto dei Lavoratori
cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad
applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.
ART. 36. - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori
che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione
di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di
applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva,
per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai
Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le
opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere
l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie e creditizie
ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per
l'adozione delle sanzioni.
ART. 37. - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici
che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano
altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da
norme speciali.
ART. 38. - Disposizioni penali.
Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più
grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche
se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna
nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
ART. 39. - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
ART. 40. - Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.
ART. 41 - Esenzioni fiscali.
http://old.flcgil.it/Leggi/1970_05_20legge300.htm (11 di 12)05/04/2006 13.37.51
Statuto dei Lavoratori
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché
tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di
qualsiasi altra specie e da tasse
Governo e padroni ancora contro i lavoratori. Non possiamo restare a guardare!
Etichette: lavoro, licenziamenti, sciopero 0 commentiCome il sindacato COBAS annunciava in un suo precedente volantino, questo governo e la sua maggioranza parlamentare, da sempre in linea con gl’interessi della confindustria e di tutte le altre associazioni padronali, hanno approvato una nuova legge trita-diritti del lavoro, che renderà precari e ricattabili noi tutti e tutte e le generazioni future di lavoratori e lavoratrici.
In modo indiretto, ma non per questo meno concreto, insieme a tanti altri diritti, verrà fatto fuori anche l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, quello che permette al padronato delle aziende con più di 15 dipendenti di licenziare solo in presenza della cosiddetta “giusta causa”.
Se nel 2002 governo e maggioranza parlamentare attaccarono quest’articolo frontalmente (lo volevano cancellare senza tanti complimenti, ma non ci riuscirono, perché furono messi alle corde da milioni di lavoratori, che insorsero contro l’attacco a questo diritto fondamentale), oggi mirano allo stesso risultato:
1) dando alle aziende la possibilità di stipulare coi lavoratori “contratti” individuali (meglio sarebbe chiamarli contratti-capestro), in cui i lavoratori siano costretti a rinunciare (con la sottoscrizione di una clausola detta “compromissoria”) ai diritti stabiliti dai contratti collettivi e dalle leggi, come quello previsto dall’art. 18;
2) rendendo solo simbolica la competenza dei giudici nelle controversie del lavoro e affidandone la soluzione non più a loro, ma a una commissione di “arbitri” svincolati dal rispetto delle norme legislative e contrattuali;
3) contando sulla complicità piena di Cisl, Uil e Ugl, a questo punto definibili non più sindacati, ma bande di leccapiedi governativi e confindustriali (lo furono anche nel 2002).
Faranno la stessa fine dell’art. 18 anche altri diritti, come quello a trasformare rapporti precari di lavoro (contratti a termine, interinalato, co.co.pro.) in contratti stabili. Con la conseguenza che le aziende avranno sempre più la possibilità di avvalersi di personale precario, privandolo di ogni diritto, ricattandolo e utilizzandolo per assediare e rendere ricattabili gli stessi lavoratori a tempo indeterminato.
Per dilatare oltre ogni misura le fasce di lavoro precario, sarà ridotto di un anno il percorso dell’obbligo scolastico, consentendo alle aziende di assumere apprendisti (cioè lavoratori a tempo determinato) all’età di 15 anni.
Questa legge, inoltre, ridurrà il numero e il peso dei lavori usuranti (quelli che anticipano il pensionamento): ciò, in attesa che ci sia un altro aumento dell’età pensionabile, come ministri e sottosegretari di questo governo di rapina minacciano a giorni alterni, e dopo che è ancora in marcia la controriforma varata dal governo Prodi.
Fermiamoli!
Leggi tutto
In modo indiretto, ma non per questo meno concreto, insieme a tanti altri diritti, verrà fatto fuori anche l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, quello che permette al padronato delle aziende con più di 15 dipendenti di licenziare solo in presenza della cosiddetta “giusta causa”.
Se nel 2002 governo e maggioranza parlamentare attaccarono quest’articolo frontalmente (lo volevano cancellare senza tanti complimenti, ma non ci riuscirono, perché furono messi alle corde da milioni di lavoratori, che insorsero contro l’attacco a questo diritto fondamentale), oggi mirano allo stesso risultato:
1) dando alle aziende la possibilità di stipulare coi lavoratori “contratti” individuali (meglio sarebbe chiamarli contratti-capestro), in cui i lavoratori siano costretti a rinunciare (con la sottoscrizione di una clausola detta “compromissoria”) ai diritti stabiliti dai contratti collettivi e dalle leggi, come quello previsto dall’art. 18;
2) rendendo solo simbolica la competenza dei giudici nelle controversie del lavoro e affidandone la soluzione non più a loro, ma a una commissione di “arbitri” svincolati dal rispetto delle norme legislative e contrattuali;
3) contando sulla complicità piena di Cisl, Uil e Ugl, a questo punto definibili non più sindacati, ma bande di leccapiedi governativi e confindustriali (lo furono anche nel 2002).
Faranno la stessa fine dell’art. 18 anche altri diritti, come quello a trasformare rapporti precari di lavoro (contratti a termine, interinalato, co.co.pro.) in contratti stabili. Con la conseguenza che le aziende avranno sempre più la possibilità di avvalersi di personale precario, privandolo di ogni diritto, ricattandolo e utilizzandolo per assediare e rendere ricattabili gli stessi lavoratori a tempo indeterminato.
Per dilatare oltre ogni misura le fasce di lavoro precario, sarà ridotto di un anno il percorso dell’obbligo scolastico, consentendo alle aziende di assumere apprendisti (cioè lavoratori a tempo determinato) all’età di 15 anni.
Questa legge, inoltre, ridurrà il numero e il peso dei lavori usuranti (quelli che anticipano il pensionamento): ciò, in attesa che ci sia un altro aumento dell’età pensionabile, come ministri e sottosegretari di questo governo di rapina minacciano a giorni alterni, e dopo che è ancora in marcia la controriforma varata dal governo Prodi.
Fermiamoli!
Cambiare si può
Etichette: cgil, manifestazione, sciopero 0 commentiLa gravissima crisi economica che imperversa da più di un anno, causata da un modello di sviluppo ingiusto che ha arricchito la grande finanza mondiale e gli speculatori, continua a colpire pesantemente il mondo del lavoro dipendente, con la cassa integrazione , i licenziamenti, ( in violazione all'art.18 ) e le retribuzioni trà le più basse d'Europa.
Nel 2009 , dopo l'accordo sulle regole in tema di contratti non firmato dalla CGIL, ancora una volta la nostra categoria ha subito un accordo separato per il rinnovo del suo Contratto Nazionale. La FIOM non ha firmato quell'accordo perché esso applica esattamente i principi dell'accordo sulle regole non firmato dalla CGIL e quindi perché stabilisce aumenti economici talmente bassi che snaturano ruolo e valore del Contratto Nazionale. La FIOM, grazie anche al tuo sostegno , sarà presente e si batterà anche nel 2010 a difesa del lavoro, per ridurre le tasse ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati, per conquistare contratti degni di questo nome e per farli votare dai lavoratori. Non bisogna mancare il giorno 12 marzo, per dimostrare che noi ci siamo e che non possono fare tutto quel che gli giova alle loro tasche infischiandosene dei lavoratori: anche noi abbiamo una dignità e combatteremo per difenderla. Partecipiamo numerosi.
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Nel 2009 , dopo l'accordo sulle regole in tema di contratti non firmato dalla CGIL, ancora una volta la nostra categoria ha subito un accordo separato per il rinnovo del suo Contratto Nazionale. La FIOM non ha firmato quell'accordo perché esso applica esattamente i principi dell'accordo sulle regole non firmato dalla CGIL e quindi perché stabilisce aumenti economici talmente bassi che snaturano ruolo e valore del Contratto Nazionale. La FIOM, grazie anche al tuo sostegno , sarà presente e si batterà anche nel 2010 a difesa del lavoro, per ridurre le tasse ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati, per conquistare contratti degni di questo nome e per farli votare dai lavoratori. Non bisogna mancare il giorno 12 marzo, per dimostrare che noi ci siamo e che non possono fare tutto quel che gli giova alle loro tasche infischiandosene dei lavoratori: anche noi abbiamo una dignità e combatteremo per difenderla. Partecipiamo numerosi.
SIAMO PIÙ DI 57.000 CONTRO IL NUCLEARE. MANCHI SOLO TU!
Etichette: greenpeace 0 commentiSIAMO PIÙ DI 57.000 CONTRO IL NUCLEARE. MANCHI SOLO TU!
Ciao ,
c’è un solo modo per combattere la “sindrome dell’ipocrita nucleare” - Sì al nucleare ma non nella mia Regione – che ha colpito diversi candidati alle regionali. Chiedergli di dire chiaramente No al nucleare, opponendosi ai piani del governo. Il nostro appello ha già raccolto più di 57.000 firme. Vogliamo arrivare a 100.000. Aiutaci a raggiungere quest’obiettivo, firma anche tu e invita i tuoi amici a farlo. Più siamo, più dovranno ascoltarci!
Nei giorni scorsi abbiamo piazzato lungo le strade di Roma alcuni manifesti della Polverini, in tutto simili agli originali, ma con la scritta: “Sicuramente il nucleare. A Montalto di Castro e Latina (ma dopo le elezioni!)”. La candidata per la carica di governatore del Lazio, infatti, ha espresso il suo appoggio ai piani nucleari del governo, ma ha dichiarato allo stesso tempo che il Lazio “non ha bisogno” di centrali nucleari.
Lo hanno fatto anche Zaia (Veneto) e Formigoni (Lombardia). Nel Lazio la situazione è ancora più grave perché i tecnici dell'EDF hanno già fatto sopralluoghi a Montalto di Castro, che appare un sito certo del ritorno italiano al nucleare.
I cittadini hanno bisogno di risposte chiare sul nucleare e non meritano di essere presi in giro, né ora né dopo le elezioni.
Molti stanno partecipando attivamente alla nostra campagna su Nuclear lifestyle . Ti invitiamo a visitare il sito dove potrai scoprire chi sono i “candidati nucleari” e ascoltare su Radio Attiva i messaggi contro il nucleare che più di 500 persone ci hanno inviato, chiamando gratuitamente la nostra Nuclear Hotline al 800.864.884.
Saluti e a presto!
Andrea Lepore
Responsabile Campagna Nucleare
PS: Come saprai, Greenpeace è indipendente e realizza le sue campagne solo grazie all’aiuto di singole persone come te. Diventa un sostenitore di Greenpeace! Sostieni questa e altre campagne in difesa del pianeta cliccando qui.
Oltre 2500 pazienti sono stati curati dal 2005 con farmaci a base di cannabinoidi in studi controllati
Etichette: cannabis medicines 0 commentiNegli ultimi cinque anni sono stati condotti 37 diversi studi clinici in diverse parti del mondo utilizzando farmaci a base di cannabinoidi. Questi i risultati di una rassegna pubblicata online su Cannabinoids: The Journal of the International Association for Cannabinoid Medicines (IACM), associazione internazionale della quale l’Associazione Cannabis Terapeutica rappresenta la filiale italiana. I ricercatori dell’Università di Leida in Belgio e del nova-Institut in Germania hanno condotto una rassegna sistematica sui trial clinici riguardanti l’uso medico sia della cannabis fumata che dei cannabinoidi. Gli autori hanno identificato 37 studi controllati pubblicati dal 2005 ad agosto 2009, per un totale di 2563 pazienti. Dei 37 studi, undici hanno riguardato l’efficacia sul dolore neuropatico cronico, un dolore di difficile trattamento dovuto a danni del sistema nervoso. Altri studi hanno valutato l’efficacia dei cannabinoidi nella spasticità associata alla sclerosi multipla (nove studi);l’AIDS (quattro); il dolore sperimentale (quattro); la disfunzione intestinale (due); nausea/vomito/appetito (due); la schizofrenia (due); il glaucoma (uno); e “altre indicazioni” (due). Gli Autori concludono:"Basandosi sui risultati clinici, I cannabinoidi presentano un potenziale terapeutico interessante soprattutto come analgesic nel dolore neuropatico cronico, come stimolanti l’appetito nelle malattie debilitanti (cancro e AIDS), così come nel trattamento della scalerosi multipla. Lo studio completo "Review of clinical studies with cannabis and cannabinoids 2005-2009," è disponibile online sul sito della International Association of Cannabinoid Medicines :segui
Ancora sul caso Google
Etichette: Google 0 commentiCome era prevedibile fa molto discutere in rete la sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato in primo grado tre dirigenti di Google. Tralasciamo le ipotesi sconnesse che circolano in rete, inaccettabili perchè le motivazioni della condanna non sono ancora state depositate. Come ho già avuto modo di scrivere il punto è il seguente: Google, con il servizio Video, è un intermediario passivo che offre un puro servizio di interconnessione e hosting o tratta i dati? Continua a leggere
UN POSTO DI LAVORO DIGNITOSO PER I LAVORATORI THYSSENKRUPP! Sopravvivere è una colpa??
Etichette: lavoro, THYSSENKRUPP 0 commentiDopo due anni di cassa integrazione nessun posto di lavoro (come sottoscritto in un accordo dall’azienda) per i 25 lavoratori rimasti in cassa integrazione e costituitisi parte civile nel processo contro la multinazionale dell’acciaio. UN CASO??? Dopo due anni trascorsi dalla strage del 6 dicembre 2007 in cui morirono 7 colleghi di lavoro e dopo la chiusura di uno stabilimento in attivo solo per fini puramente speculativi e di delocalizzazione delle produzioni nel sito ternano della multinazionale, i lavoratori torinesi posti in cassa integrazione dall’azienda non sono mai stati ricollocati. Da evidenziare che i lavoratori in questione sono quasi tutti costituiti parte civile nel procedimento apertosi al Palagiustizia contro l’azienda per i 7 morti del rogo del 6 dicembre 2007. Da questo punto di vista è palese che l’azienda ha operato una scelta precisa, ovvero quella di non impegnarsi seriamente nella nostra ricollocazione in quanto “sgraditi” e dando i nostri curriculum vitae ad agenzie di lavoro interinale torinesi che hanno visto alcuni lavoratori non fare mai un colloquio di lavoro in oltre un anno e mezzo di iscrizione, se non per lavoretti a tempo determinato di un paio di mesi e in condizioni peggiorative rispetto alle mansioni ricoperte in precedenza. L’azienda inoltre, per lavarsi le mani e fingere di rispettare l’accordo, che prevede la ricollocazione o percorsi formativi di riqualificazione professionale, lo scorso anno ci ha obbligatoriamente iscritti ad un corso di formazione professionale di “addetto alla lavorazione su macchine utensili tradizionali (tornitore – fresatore) e “aggiustatore meccanico con l’ausilio di macchine utensili”, senza minimamente preoccuparsi di avviare un percorso formativo in accordo con i lavoratori, che hanno espresso in maniera pacata e civilmente il loro dissenso a questi corsi, non rifiutando la formazione in se, ma per il fatto che questa avveniva su macchine dismesse negli anni ’70 e quindi di nessun aiuto per quanto riguarda una futura ricollocazione nel settore metalmeccanico, ormai sempre più improntata allo sviluppo tecnologico e comunque versante in un gravissimo periodo di crisi produttiva e occupazionale. Anche in questo caso la TK ha dimostrato scarso riguardo nei confronti dei lavoratori pensando di decidere al loro posto cosa sarà del loro futuro e ci ha “posteggiato” in un corso non scelto e per giunta inutile. Vita e lavoro dignitosi e in sicurezza sono nostri diritti che come tali devono essere garantiti: chiediamo che del nostro futuro si facciano carico in primis la ThyssenKrupp (responsabile di questa situazione) e poi le Istituzioni di questo territorio (Comune, Provincia e Regione, responsabili della tutela dei cittadini) che si costituiscono parte civile e sinora poco o nulla hanno fatto per trovare una soluzione a questa situazione ormai divenuta insostenibile per tutti noi, quando hanno risorse e mezzi per farlo! Siamo stanchi di essere presi in giro! Questa situazione non l’abbiamo né creata né voluta noi e non vogliamo pagarne le conseguenze! INTERVENITE ALLE UDIENZE DEL PROCESSO IN SOLIDARIETA’ AI FAMILIARI DEI NOSTRI 7 COMPAGNI DI LAVORO UCCISI IN NOME DEL PROFITTO! GIUSTIZIA E UN POSTO DI LAVORO DIGNITOSO PER I LAVORATORI THYSSENKRUPP DISCRIMINATI! LAVORATORI IN CASSA THYSSENKRUPP - TORINO Info e contatti: http://www.facebook.com/l/ae352;www.legamidacciaio.it
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SEI PRONTO A UNA VITA NUCLEARE? SCOPRILO SU NUCLEARE LIFESTYLE
Etichette: greenpeace 0 commentiSEI PRONTO A UNA VITA NUCLEARE? SCOPRILO SU NUCLEAR LIFESTYLE!
Ciao wolfango,
hai mai pensato come il nucleare potrebbe cambiare la tua vita?
Da oggi potrai scoprirlo sul nuovo sito web Nuclear Lifestyle!
Vogliamo prepararti, perché se i candidati alle prossime elezioni regionali del 28 e 29 marzo non dicono NO al nucleare, una centrale nucleare potrebbe finire anche nella tua Regione.
Il rischio è alto. Con la legge 99/2009 il Governo sta provando a imporre la localizzazione delle centrali, schiacciando le competenze delle Regioni. Per questo, ben 13 Regioni hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale. Ma cosa succederà se i futuri Presidenti regionali non si opporranno?
Per questo ti invitiamo a firmare il nostro appello per chiedere ai candidati alle regionali di opporsi al nucleare. Su Nuclear Lifestyle, oltre all’Appello, troverai “Il decalogo anti-nucleare”, il Nuclear shop con diversi “gadget radioattivi” e il Nuclear quiz per scoprire se il nucleare lo conosci davvero.
Partecipa alla nostra campagna anti-nucleare. Visita il sito, firma l'appello e diffondilo tra i tuoi amici!
Saluti e a presto!
Andrea Lepore
Responsabile Campagna Nucleare
P.S.Greenpeace è indipendente e realizza le sue campagne solo grazie all’aiuto di singole persone come te. Diventa un sostenitore di Greenpeace! Sostieni questa e altre campagne in difesa del pianeta cliccando qui.
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